Codice Civile art. 2536


RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI
1. Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e' verificata.
2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
3. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa' gli eredi del socio defunto.
(art. così sostituito dall' art.8 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Qualunque sia l' ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2536"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti