Codice Civile art. 2535


LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA O RIMBORSO DELLE AZIONI DEL SOCIO USCENTE
1. La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
2. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.
3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo puo' prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in piu' rate entro un termine massimo di cinque anni.
(art. così sostituito dall' art.8 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall' atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.
L' atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell' interesse che ciascuna categoria ha nell' attività sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell' articolo 2397.
La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere attribuita dall' atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici.
In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all' assemblea dei soci.)

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