Codice Civile art. 2531


MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE O DELLE AZIONI
1. Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte puo', previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533.
(art. così sostituito dall' art.8 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio debitore.
In caso di proroga della società il creditore particolare del socio può fare opposizione a norma dell' articolo 2307.)

Prassi collegate

  • Quesito n. 133-2006/I, Ricostituzione del capitale sociale di cooperativa ed esclusione del socio

Documenti collegati

  • Codice Civile
  • Quesito n. 133-2006/I, Ricostituzione del capitale sociale di cooperativa ed esclusione del socio

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2531"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti