Codice Civile art. 253


INAMMISSIBILITA' DEL RICONOSCIMENTO

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova.
(Comma così modificato dall’art. 24, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.»)
(Articolo così sostituito dall'art. 105, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia)

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