Codice Civile art. 2522


NUMERO DEI SOCI
1. Per costituire una societa' cooperativa e' necessario che i soci siano almeno nove.
2. Puo' essere costituita una societa' cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la societa' adotta le norme della societa' a responsabilita' limitata, nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.
(Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 26 del Decreto legislativo 28 dicembre 2004, n.310).
3. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa' si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
4. La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.
(art. così sostituito dall' art.8 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
L' atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o azioni della società, purché l' acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall' ultimo bilancio regolarmente approvato.)

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