Codice Civile art. 2516


RAPPORTI CON I SOCI
1. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento.
(art. così sostituito dall' art.8 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie, le assemblee, gli amministratori, i sindaci, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali.)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2516"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti