Codice Civile art. 2510


SOCIETA' CON PREVALENTI INTERESSI STRANIERI
1. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate attivita' da parte di societa' nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.".
(Il testo del presente articolo è stato riproposto senza modificazioni nella nuova formulazione del Capo XI del TitoloV stabilita dall'art.7 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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