Codice Civile art. 2509-bis


RESPONSABILITA' IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE FORMALITA'
1. Fino all'adempimento delle formalita' sopra indicate, coloro che agiscono in nome della societa' rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.
(art. aggiunto dall' art.7 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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