Codice Civile art. 2506


SEZIONE III Della scissione delle società (FORME DI SCISSIONE)
1. Con la scissione una societa' assegna l'intero suo patrimonio a piu' societa', preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola societa', e le relative azioni o quote ai suoi soci.
2. E' consentito un conguaglio in danaro, purche' non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. E' consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle societa' beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della societa' scissa.
3. La societa' scissa puo', con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attivita'.
4. La partecipazione alla scissione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
(Articolo prima modificato dall'art. 6, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e poi ulteriormente modificato dall'art. 5, D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

(Testo previgente:
Le società costituite all' estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri, (e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe - periodo abrogato dall'art. 33 della l. 340/2000).
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.
Le società costituite all' estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l' esercizio dell' impresa o che la subordinano all' osservanza di particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all' estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall' articolo 2250; devono essere altresì indicati l' ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.)

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