Codice Civile art. 2505-ter


EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI FUSIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
1. Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.
(art. aggiunto dall' art.6 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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