Codice Civile art. 2502-bis


DEPOSITO E ISCRIZIONE DELLA DECISIONE DI FUSIONE
1. La deliberazione di fusione delle societa' previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436.
2. La decisione di fusione delle societa' previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V, VI, VII.
(Articolo così sostituito dall' art. 6, D. Lgs. n. 6/2003)

(Testo previgente:
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l' iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell' articolo 2501-sexies, a norma del primo, secondo e terzo comma dell' articolo 2411 e pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l' estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell' articolo 2501-bis e la menzione dell' avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi III e IV deve essere depositata per l' iscrizione nell' ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell' articolo 2501-sexies; il deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell' articolo 2411 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI e VII.)

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