Codice Civile art. 2501-quater


SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa.
(Comma così modificato dalla lett. a) del comma 2 dell’art. 1, D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123)
2. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma.
(Comma così modificato dalla lett. b) del comma 2 dell’art. 1, D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123)
3. La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.
(Comma aggiunto dalla lett. c) del comma 2 dell’art. 1, D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123)
(Il Capo X del Titolo V del Libro V, comprendente gli articoli da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

(Testo previgente:
1. L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle societa' stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione e' depositato nella sede della societa'.
2. La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.
(art. così sostituito dall' art. 6 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).)

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