Codice Civile art. 250


RICONOSCIMENTO (Rubrica cosi sostituita dall’art. 7, comma 8, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «§ 1 – Del riconoscimento dei figli.». Gli attuali articoli da 250 a 290 erano ricompresi, prima delle modifiche disposte dal D.Lgs. n. 154/2013, in una suddivisione che di seguito si riporta: «Capo II - Della filiazione naturale e della legittimazione Sezione I - Della filiazione naturale § 1 - Del riconoscimento dei figli (artt. 250 - 268) § 2 - Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale (artt. 269 - 279) Sezione II - Della legittimazione dei figli naturali (artt. 280 – 290) »)

Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
(Comma così sostituito dall’art. 1, comma 2, lett. a), L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.»)
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b), L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.»)
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. c), L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.»)
Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.
(Comma così sostituito dall’art. 1, comma 2, lett. d), L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.»)
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. e), L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.»)
(Articolo così sostituito dall'art. 102, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia)

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