Codice Civile art. 2497


CAPO IX Direzione e coordinamento di società (Il Capo IX del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2505 a 2510, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo IX, comprendente gli articoli da 2497 a 2497-sexies, dall'art. 5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153) (RESPONSABILITÀ) (Il Capo IX del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2505 a 2510, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo IX, comprendente gli articoli da 2497 a 2497-sexies, dall'art. 5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153)

Testo in vigore fino al 14 agosto 2020

Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.
(Comma così sostituito dall’art. 382, comma 3, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall’art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019)

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