Codice Civile art. 2496


DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI
1. Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della societa' devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque puo' esaminarli, anticipando le spese.
(art. così sostituito dall' art. 4 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le società per azioni.
Il limite minimo del capitale, agli effetti degli articoli 2445 e 2447, è quello indicato nell' articolo 2474.
In caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote.)

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