Codice Civile art. 2492


BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

1. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.
2. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
(Comma così modificato dal comma 30 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.".)
3. Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
4. I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
(Il Capo VIII del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2498 a 2504-decies, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 2484 a 2496, dall'art. 4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

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