Codice Civile art. 2487-bis


PUBBLICITA' DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI ED EFFETTI
1. La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonche' le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.
2. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di societa' in liquidazione.
3. Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.
(art. aggiunto dall' art.4 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2487-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti