Codice Civile art. 247


LEGITTIMAZIONE PASSIVA

1. Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.
2. Se una delle parti è minore o interdetta, l' azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
3. Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l' azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.
4. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l' azione si propone nei confronti delle persone indicate nell' articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

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