Codice Civile art. 2457-ter


EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE(Il presente articolo non è stato riproposto nelle nuova formulazione del Titolo V Capo VI stabilita dall'art.2 D.Lgs.n.6/2003 )
(Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l' iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza .
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell' impossibilità di averne conoscenza.
(In caso di discordanza tra il contenuto dell' atto depositato o iscritto nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, quest' ultimo non può essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia, valersene, salvo che la società provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle imprese)
(Il presente articolo non è stato riproposto nelle nuova formulazione del Titolo V Capo VI stabilita dall'art.2 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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