Codice Civile art. 2452


CAPO VI Della società in accomandita per azioni (il CapoVI del Titolo V del Libro V (artt. da 2462 a 2471) è stato così sostituito dall' art. 2 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) (RESPONSABILITA' E PARTECIPAZIONI)
1. Nella societa' in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
(art. così sostituito dall' art.2 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Oltre che agli obblighi di cui all' articolo 2450-bis i liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli articoli 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, e 2310.
I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell' articolo 2278, salvo che l' assemblea con le maggioranze stabilite per l' assemblea straordinaria non abbia disposto diversamente.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni.
Le disposizioni dell' articolo 2450-bis, primo (e terzo) (soppresse dal'art. 33 della l. 340/2000) comma, relative alla pubblicità della nomina dei liquidatori si applicano anche alla deliberazione dell' assemblea straordinaria prevista dal secondo comma.)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2452"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti