Codice Civile art. 2450 bis


PUBBLICAZIONE DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI
1. La deliberazione dell' assemblea, la sentenza e il decreto del presidente del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta (così modificato dall'art. 33 della l. 340/2000) giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l' iscrizione presso l' ufficio del registro delle imprese.
(2. I liquidatori devono altresì depositare, presso lo stesso ufficio, le loro firme autografe)
(comma abrogato dall'art. 33 della l. 340/2000).
(3. I liquidatori devono inoltre richiedere, entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata della deliberazione dell' assemblea o della sentenza o del decreto di cui al primo comma)
(comma abrogato dall'art. 33 della l. 340/2000).

(Il presente articolo non è stato riproposto nella nuova formulazione del Capo V del Titolo V stabilita dall'art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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