Codice Civile art. 2423 bis


PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita', nonche' tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
2. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell' attività;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell' esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell' esercizio, indipendentemente dalla data dell' incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell' esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
6)) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all' altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l' influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.)

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