Codice Civile art. 2416


IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
1. Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le percentuali previste dall' articolo 2377 sono calcolate con riferimento all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.
2. L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la societa' ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
(art. così modificato dal D.Lgs. 37/2004, Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la Riforma del diritto societario, nonché al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs. n.385 del 1°settembre 1993, e al T.U. dell' intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998).

(Testo previgente:
Le deliberazioni prese dall' assemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.
Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge, a norma degli articoli 2377 e 2378.
L' impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.)

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