SCAMBIO DI INFORMAZIONI1. Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
(Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e successivamente il presente articolo è stato così modificato dal comma 10 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
(Testo previgente:
Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.)