Codice Civile art. 2402


RETRIBUZIONE
1. La retribuzione annuale dei sindaci, se non e' stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell' atto costitutivo, deve essere determinata dall' assemblea all' atto della nomina per l' intero periodo di durata del loro ufficio.)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2402"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti