Codice Civile art. 2390


DIVIETO DI CONCORRENZA
1. Gli amministratori non possono assumere la qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa' concorrenti, ne' esercitare un'attivita' concorrente per conto proprio o di terzi, ne' essere amministratori o direttori generali in societa' concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
2. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore puo' essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un' attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell' assemblea.
Per l' inosservanza di tale divieto l' amministratore può essere revocato dall' ufficio e risponde dei danni.)

Prassi collegate

  • Quesito n. 39-2006/I, Ambito di applicazione del divieto di concorrenza dei soci di coop. e conseguenze della violazione di tale divieto

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