Codice Civile art. 2384


POTERI DI RAPPRESENTANZA
1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina e' generale.
2. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell' oggetto sociale salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall' atto costitutivo.
Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall' atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.)

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