Codice Civile art. 2383


NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI
1. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.
2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
4. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali tra essi e' attribuita la rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
5. Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicita' di cui al quarto comma, salvo che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
La nomina degli amministratori spetta all' assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell' atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459.
La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell' atto costitutivo, e sono revocabili dall' assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell' atto costitutivo, salvo il diritto dell' amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro (quindici) trenta (così modificato dall'art. 33 della l. 340/2000) giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l' iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. Nello stesso termine gli amministratori che hanno la rappresentanza della società devono depositare presso l' ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe (comma abrogato dall'art.33 della l. 340/2000).
(Dell' avvenuta iscrizione prevista dal comma precedente deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata) (comma abrogato dall'art. 33 della l. 340/2000).
La pubblicità prevista (dai due commi precedenti) dal comma precedente (periodo così modificato dall'art. 33 della l. 340/2000) deve indicare se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l' adempimento della pubblicità di cui al quarto e (quinto comma) (periodo soppresso dall'art. 33 della l. 340/2000), salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.)

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