Codice Civile art. 2380


SEZ.VI-BIS Dell' amministrazione e del controllo - PAR.I Disposizioni generali (sez. e par.aggiunti dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003).- (SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO)
1. Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della societa' sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4.
2. Lo statuto puo' adottare per l'amministrazione e per il controllo della societa' il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.
3. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
L' amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
Quando l' amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
Se l' atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all' assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall' assemblea.)

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