Codice Civile art. 238


IRRECLAMABILITÀ DI UNO STATO DI FIGLIO CONTRARIO A QUELLO ATTRIBUITO DALL'ATTO DI NASCITA (Rubrica così sostituita dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Atto di nascita conforme al possesso di stato.»)

Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
(Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. b) e dall’art. 105, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all’atto stesso.»)
[Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita.]
(Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013)
(Articolo così sostituito dall'art. 94, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia)

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