Codice Civile art. 2379-bis


SANATORIA DELLA NULLITA'
1. L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non puo' essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.
2. L'invalidita' della deliberazione per mancanza del verbale puo' essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui e' stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione
(art. aggiunto dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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