Codice Civile art. 2376


ASSEMBLEE SPECIALI

1. Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
2. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.
3. Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nella relativa assemblea è disciplinata dalle leggi speciali.
(Comma aggiunto dal comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. La formulazione del presente comma sopra riportata si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. n. 91 del 2012)
(Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

(Testo previgente:
Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell' assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall' assemblea speciale dei soci della categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.)

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