Codice Civile art. 237


FATTI COSTITUTIVI DEL POSSESSO DI STATO

1. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
2. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;
che il padre l' abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;
che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.

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