Codice Civile art. 2359


SOCIETA' CONTROLLATE E SOCIETA' COLLEGATE
1. Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un' altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria;
2) le società in cui un' altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un' influenza dominante nell' assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un' altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
2. Ai fini dell' applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
3. Sono considerate collegate le società sulle quali un' altra società esercita un' influenza notevole. L' influenza si presume quando nell' assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
(Il testo del presente articolo è stato riproposto senza modificazioni nella nuova formulazione del Capo V del TitoloV stabilita dall'art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
(Il terzo comma è stato così modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310).

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