Codice Civile art. 2327


AMMONTARE MINIMO DEL CAPITALE

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.
(Articolo così modificato dall’art. 20, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116)
(Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

(Testo previgente:
La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro. Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione e di un euro o suoi multipli).

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