Codice Civile art. 2326


DENOMINAZIONE SOCIALE
1.La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l' indicazione di società per azioni.
(Il testo del presente articolo è stato riproposto senza modificazioni nella nuova formulazione del Capo V del Titolo V stabilita dall'art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

Prassi collegate

  • Quesito n. 14-2006/I, Statuto delle cooperative: inammissibilità di un rinvio automatico alla disciplina delle spa o delle srl



Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2326"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti