Codice Civile art. 2320


SOCI ACCOMANDANTI
1. I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell' articolo 2286.
2. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l' atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.
3. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l' esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2320"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti