Codice Civile art. 2314


RAGIONE SOCIALE
1. La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l' indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell' articolo 2292.
2. L' accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

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