Codice Civile art. 231


PATERNITÀ DEL MARITO (Rubrica così sostituita dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Della filiazione». La suddivisione in Capi del presente Titolo, prima delle modifiche disposte dall’art. 7 del suddetto D.Lgs. n. 154/2013, era la seguente: Capo I – Della filiazione legittima (artt. 231-249) Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione (artt. 250-290)) (Rubrica così sostituita dall’art. 7, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Della filiazione legittima». Il presente Capo, prima delle modifiche disposte dall’art. 7 del suddetto D.Lgs. n. 154/2013, era suddiviso nelle seguenti Sezioni: Sezione I - Dello stato di figlio legittimo (artt. 231-235) Sezione II - Delle prove della filiazione legittima (artt. 236-243) Sezione III - Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità (artt. 244-249))

Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.
(Articolo così sostituito dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.»)

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