Codice Civile art. 2296


PUBBLICAZIONE
1. L' atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l' iscrizione, a cura degli amministratori, presso l' ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
2. Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
3. Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.

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