Codice Civile art. 2283


RIPARTIZIONE DI BENI IN NATURA
1. Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2283"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti