Codice Civile art. 2277


INVENTARIO
1. Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all' ultimo rendiconto.
2. I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l' inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L' inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.

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