Codice Civile art. 2258


AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA
1. Se l' amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.
2. Se è convenuto che per l' amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell' ultimo comma dell' articolo precedente.
3. Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

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