Codice Civile art. 2245


INDENNITA' DI ANZIANITA'
1. In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un' indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.
2. L' ammontare dell' indennità è determinata sulla base dell' ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.
3. Se gli usi lo stabiliscono, l' indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.

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