Codice Civile art. 2242


VITTO, ALLOGGIO E ASSISTENZA
1. Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all' alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all' assistenza medica.
2. Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

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