Codice Civile art. 2232


ESECUZIONE DELL'OPERA
1. Il prestatore d' opera deve eseguire personalmente l' incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l' oggetto della prestazione.

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