Codice Civile art. 2231


MANCANZA D'ISCRIZIONE
1. Quando l' esercizio di un' attività professionale è condizionato all' iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.
2. La cancellazione dall' albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d' opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all' utilità del lavoro compiuto.

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