Codice Civile art. 2229


CAPO II Delle professioni intellettuali (ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI)
1. La legge determina le professioni intellettuali per l' esercizio delle quali è necessaria l' iscrizione in appositi albi o elenchi.
2. L' accertamento dei requisiti per l' iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
3. Contro il rifiuto dell' iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all' esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

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