Codice Civile art. 2221


§3 Dell'insolvenza (FALLIMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO)

Testo in vigore fino al 14 agosto 2020

Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

FALLIMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO

[Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.]
(Articolo abrogato dall’art. 384, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall’art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019)

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