Codice Civile art. 2214


§2 Delle scritture contabili (LIBRI OBBLIGATORI E ALTRE SCRITTURE CONTABILI)
1. L' imprenditore che esercita un' attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
2. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell' impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
3. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

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